che questa situazione è peraltro dovuta a una precisa scelta dei denunciati in lite medesimi i quali, in luogo di inoltrare l’allegato di replica per far valere le loro ragioni, hanno preferito lasciar decorrere il relativo termine per avere una più compiuta cognizione di causa prima di intervenire, precludendosi in tal modo essi stessi la possibilità di contestare le allegazioni di parte avversa; che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;