che, di conseguenza, per effetto del citato art. 52 CPC-TI, una volta terminata la fase dello scambio degli allegati, il denunciato in lite non era più ammesso a contestare i fatti addotti dalla parte convenuta – per l’art. 78 CPC-TI le domande e le eccezioni dovendo essere addotte con la petizione e la risposta, rispettivamente con la replica e la duplica – salva invece restando la loro facoltà di partecipare - nei limiti che il CPC-TI gli consente - ai successivi atti di causa e prendere posizione sulle risultanze del procedimento;