che, come giustamente rilevano i denunciati in lite, essi possono intervenire in ogni stadio della causa ed esercitare i diritti di cui agli art. 52 e segg. CPC-TI (artt. 58 e 51 CPC-TI); che, in realtà, a differenza di quanto previsto per l’intervento in lite in via principale, il loro intervento non necessitava della domanda di cui all’art. 51 cpv.