5A_320/2011, consid. 2.3.2); che ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione del CPC svizzero; che la decisione con la quale il giudice ha respinto la domanda di estromissione dagli atti dell’allegato di intervento in lite 21 luglio 2011 è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett.