che con reclamo 29 settembre 2011 il convenuto insorge contro la predetta decisione, osservando che lo scambio di allegati fra le parti in causa si è concluso nel mese di giugno 2011, ragione per cui i litisdenunciati – dovendo accettare il processo nella fase in cui si trova – hanno il diritto di partecipare dall’udienza preliminare in poi, ma non di inoltrare un allegato scritto con relativa documentazione;