{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-11-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-62_2011-11-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110426&nX40_KEY=4711139&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9b5e776b588602f63493b706b7a0a049"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["13.2011.62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 23.11.2011 13.2011.62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione di reiezione della domanda di estromissione dagli atti di un allegato di intervento in liteq"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:13:19", "Checksum": "3f899d78fd33a894cdcaf4a61610e683", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 23.11.2011 13.2011.62\nRegesto:\nReclamo contro la decisione di reiezione della domanda di estromissione dagli atti di un allegato di intervento in liteq\n\n\nche questa situazione è peraltro dovuta a una precisa scelta dei denunciati in lite medesimi i quali, in luogo di inoltrare l’allegato di replica per far valere le loro ragioni, hanno preferito lasciar decorrere il relativo termine per avere una più compiuta cognizione di causa prima di intervenire, precludendosi in tal modo essi stessi la possibilità di contestare le allegazioni di parte avversa;\nche le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;\nche giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente;\nche avendo la controparte e i litisdenunciati dovuto inoltrare osservazioni al reclamo, si assegnano ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007);\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 29 settembre 2011 di RE 1 è irricevibile.\n2. Le spese processuali di fr. 1’000.- sono poste a carico del reclamante RE 1, il quale rifonderà altresì fr. 200.- a titolo di ripetibili a CO 1 e\na) fr. 200.- complessivi a\no PI 11,\no PI 12,\no PI 10,\no PI 9,\no PI 13,\no PI 14,\ntutti rappresentati dall’ PA 5,\nb) fr. 200.- complessivi a\no PI 1,\no PI 2,\no PI 3,\no PI 4,\no PI 5,\no PI 6,\no PI 7,\no PI 8,\ntutti rappresentati dall’ PA 4,\nc) fr. 200.- complessivi a\no PI 15,\nrappresentato dal PA 6,\n3. Intimazione:\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}