{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-11-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-62_2011-11-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110426&nX40_KEY=4921790&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9b5e776b588602f63493b706b7a0a049"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 23.11.2011 13.2011.62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino 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5, PI 6, PI 7 e PI 8 hanno proposto la reiezione del reclamo, gli intervenienti in causa avendo piena facoltà di allegare fatti e proporre prove prima dell’udienza preliminare;\nche, rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quale sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi;\nche l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;\nche, di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 30 settembre 2010, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC);\nche l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;\nche, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF dell’8 agosto 2011, inc. 5A_320/2011, consid. 2.3.2);\nche ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione del CPC svizzero;\nche la decisione con la quale il giudice ha respinto la domanda di estromissione dagli atti dell’allegato di intervento in lite 21 luglio 2011 è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;\nche nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta il 20 settembre 2011, sicché il gravame qui in esame, datato 29 settembre 2011, è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile;\nche il nuovo CPC svizzero prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);\nche, inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;\nche il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407);\nche, il CPC non prevedendo espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, il reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;\nche, nel caso in rassegna, il reclamante non spiega minimamente in cosa consisterebbe l’applicazione errata del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del Pretore (art. 320 lett. a e b CPC) e neppure adduce l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;\nche di conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile, ciò che di per sé rende superfluo esaminare la correttezza del modo di procedere del Pretore;\nche, ciò premesso, si impone comunque ancora qualche considerazione al fine di chiarire la reale portata del contestato allegato 21 luglio 2011;\nche, come giustamente rilevano i denunciati in lite, essi possono intervenire in ogni stadio della causa ed esercitare i diritti di cui agli art. 52 e segg. CPC-TI (artt. 58 e 51 CPC-TI);\nche, in realtà, a differenza di quanto previsto per l’intervento in lite in via principale, il loro intervento non necessitava della domanda di cui all’art. 51 cpv. 3 CPC-TI (art. 58 CPC-TI);\nche, anche qualora si volesse ammettere la possibilità di inoltrare un memoriale per indicare le ragioni dell’intervento - che, come già detto, nel caso concreto non appare appunto necessario, tanto che parte dei denunciati in lite hanno dichiarato di voler intervenire con una semplice lettera - ciò è tuttavia ammissibile entro i limiti posti dall’art. 52 cpv. 1 CPC-TI, per il quale l’interveniente deve accettare la causa nello stadio in cui si trova;\nche, nel caso concreto, la fase dello scambio degli allegati è terminata con l’inoltro della duplica riconvenzionale 3 giugno 2011, circostanza questa rettamente constatata dal Pretore con ordinanza 6 giugno 2011, con la quale egli ha citato le parti all’udienza preliminare indetta il 21 settembre 2011;"}