{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-11-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-62_2011-11-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110426&nX40_KEY=4921790&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9b5e776b588602f63493b706b7a0a049"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 23.11.2011 13.2011.62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione di reiezione della domanda di estromissione dagli atti di un allegato di intervento in liteq"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:59:45", "Checksum": "1ad44c46fc98c73a573de6a05ce87ecb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 23.11.2011 13.2011.62\nRegesto:\nReclamo contro la decisione di reiezione della domanda di estromissione dagli atti di un allegato di intervento in liteq\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.121 (azione di accertamento negativo del credito) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 30 settembre 2010 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\nIntervenuti in lite: - PI 11 - PI 12 - PI 10 - PI 9 - PI 13 - PI 14 tutti rappresentati dall’ PA 5\n|\n||\n|\n|\n- PI 1 - PI 2 - PI 3 - PI 4 - PI 5 - PI 6 - PI 7 - PI 8 tutti rappresentati dall’ PA 4\n|\n||\n|\n|\n- PI 15 rappresentato dal PA 6 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo 29 settembre 2011 di RE 1 contro la decisione 19 settembre 2011 con cui il Pretore ha respinto la domanda di estromissione dagli atti di causa dell’allegato di intervento in lite presentato in data 21 luglio 2011 da PI 11, PI 12, PI 10, PI 9, PI 13 e PI 14;\nritenuto\nin fatto e diritto: che CO 1 è stato curatore di RE 1 dal 26 marzo 2002 al 14 maggio 2009 (curatela volontaria);\nche durante la curatela il patrimonio di RE 1 ha subito ingenti perdite, ragione per cui quest’ultimo ha coinvolto il curatore e le autorità di tutela per esaminare il loro operato e determinare il motivo delle summenzionate perdite e le relative responsabilità;\nche il 31 agosto 2010 RE 1 ha fatto spiccare nei confronti di CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ per fr. 3'500'000.- oltre interessi e accessori a titolo di “risarcimento di qualsiasi perdita, diminuzione di capitale di ogni genere, danno finanziario e economico causato […] durante il suo mandato di curatela […]” (doc. Z);\nche con petizione 30 settembre 2010 CO 1 ha chiesto di accertare l’inesistenza del credito fatto valere nei suoi confronti da RE 1 con il precetto esecutivo in narrativa;\nche con risposta 31 dicembre 2010 RE 1 si è opposto alla domanda attorea chiedendone la integrale reiezione e postulando in via riconvenzionale la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 5'500'000.- a titolo di risarcimento dei danni da lui causati quale curatore, nonché un importo indeterminato per retrocessioni, finder fees e new monney cedute nell’ambito del suo mandato di curatore alla __________ , al __________ e alla __________ o a qualsiasi altro terzo;\nche in data 13 gennaio 2011 RE 1 ha denunciato la lite ai membri della commissione tutoria regionale di __________ in carica durante la curatela (composta da PI 11, PI 12, PI 10, PI 9, PI 13), al PI 14, allo PI 1, a diversi membri dell’Ufficio di vigilanza sulle tutele dal 2002 al 2009 (tra cui PI 2, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8), nonché al PI 15;\nche in data 31 maggio 2011 sono intervenuti in lite PI 1 e i membri dell’Ufficio di vigilanza sulle tutele, più precisamente PI 2, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8, i quali hanno dichiarato di voler partecipare soltanto dalla fase di assunzione delle prove, lo scambio degli allegati scritti essendo quasi terminato;\nche con ordinanza 6 giugno 2011 il Pretore, ritenuto chiuso lo scambio delle allegazioni scritte (replica e risposta riconvenzionale inoltrate l’8 febbraio 2011, duplica e replica riconvenzionale il 18 marzo 2011 e duplica riconvenzionale il 3 giugno 2011), ha citato le parti all’udienza preliminare indetta il 21 settembre 2011;\nche il 5 luglio 2011 PI 15 è intervenuto in lite a favore di CO 1;\nche il 7 luglio 2011 i membri della commissione tutoria regionale di Minusio (ossia PI 11, PI 12, PI 10, PI 9, PI 13) e PI 14 sono intervenuti in lite a sostegno di CO 1, riservandosi di inoltrare un memoriale prima dell’udienza preliminare;\nche il seguente 21 luglio 2011 PI 11, PI 12, PI 10, PI 9, PI 13 e PI 14 hanno inoltrato un memoriale intitolato “intervento a titolo accessorio e indipendente”, con il quale hanno dichiarato di intervenire in causa a favore di CO 1 e preso posizione sulle allegazioni di merito presentate da RE 1;\nche con domanda 3 agosto 2011 il convenuto ha chiesto l’estromissione dagli atti di causa del surriferito allegato di intervento in lite 21 luglio 2011 nonché della relativa documentazione prodotta dai membri della Commissione tutoria regionale di __________ e dal PI 14;\nche con decisione 19 settembre 2011 il Pretore ha respinto la domanda di estromissione, rilevando che il convenuto stesso aveva denunciato la lite agli intervenienti, i quali hanno il diritto di intervenire in ogni stadio di causa, quindi di addurre fatti e chiedere l’assunzione di prove nella misura del possibile in ogni stadio di causa;\nche con reclamo 29 settembre 2011 il convenuto insorge contro la predetta decisione, osservando che lo scambio di allegati fra le parti in causa si è concluso nel mese di giugno 2011, ragione per cui i litisdenunciati – dovendo accettare il processo nella fase in cui si trova – hanno il diritto di partecipare dall’udienza preliminare in poi, ma non di inoltrare un allegato scritto con relativa documentazione;\nche con osservazioni 27 ottobre 2011 l’attore ha postulato la reiezione del reclamo, l’intervento in lite potendo avvenire in ogni stadio di causa, i litisdenunciati dovendo precisare il preteso interesse giuridico alla base dell’intervento e avendo egli stesso richiamato negli allegati introduttivi la documentazione prodotta dagli intervenienti;\nche con osservazioni di medesima data PI 15 si è rimesso integralmente al prudente giudizio di questa Camera;"}