che basterà qui rilevare come il Pretore non abbia privato la reclamante della proroga di foro, avendo egli in realtà soltanto rinviato l’esame della questione del foro fino al momento della decisione di merito, sicché il pregiudizio prospettato dalla reclamante non sussiste; che, comunque sia, il Pretore ha accertato l’esistenza di fatti doppiamente rilevanti sia per l’ammissibilità dell’azione sia per la fondatezza della pretesa attorea, sicché l’avvio di un’istruttoria soltanto per la questione del foro è inutile, non potendo anticipare il giudizio di merito;