b e art. 60 CPC; che a differenza del vecchio Codice di procedura ticinese (art. 100 CPC-TI), il nuovo Codice di procedura svizzero non prevede esplicitamente con quale rimedio di diritto dev’essere impugnato il giudizio sui presupposti e sulle eccezioni processuali, né tantomeno il loro rinvio al merito; che la questione può rimanere aperta, considerato che nel caso concreto il primo giudice non ha statuito sull’eccezione, limitandosi a rinviare l’esame sulla competenza territoriale al merito, sicché la decisione di cui trattasi è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett.