che ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione del CPC svizzero; che l’impugnabilità della decisione di rinvio dell’esame sull’eccezione di incompetenza territoriale deve pertanto essere esaminata in applicazione del nuovo CPC; che la competenza per territorio è un presupposto processuale che deve essere esaminato d’ufficio dal giudice (art. 59 cpv.