che con reclamo 26 settembre 2011 RE 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio, rimproverandogli di costringerla ad entrare nel merito del contenzioso, arrecandole così un pregiudizio difficilmente riparabile consistente nella privazione della proroga di foro pattuita contrattualmente;