che con decisione 15 settembre 2011 il Pretore ha rinviato l’esame della competenza territoriale al merito, rilevando dapprima come l’analisi della validità della proroga del foro del sequestro necessita di particolare prudenza in quanto il sequestro dev’essere obbligatoriamente e tempestivamente convalidato pena la sua decadenza, e, in seguito, ritenuta la sussistenza di fatti doppiamente rilevanti – in particolare il ruolo di RE 1, l’utilizzo dell’anticipo versato da CO 1, la funzione del signor N__________ e dell’ufficio di rappresentanza di Lugano, nonché il ruolo della società V__________ – ha ritenuto che un giudizio anticipato in merito alla competenza territoriale non è possibile;