che l’attrice ha in particolare giustificato la competenza della Pretura di Lugano con l’art. 4 LDIP e asserendo che una sentenza emessa da un Tribunale di D__________, in mancanza di una convenzione bilaterale, non verrebbe riconosciuta in Svizzera alfine di permettere la continuazione della procedura esecutiva; che con risposta 27 ottobre 2010 RE 1 ha preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale della Pretura di Lugano, invocando la proroga di foro prevista al punto 7 del contratto doc. B, ripresa anche al punto 9 del contratto di compravendita doc. E, del seguente tenore: