{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-61_2011-10-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109621&nX40_KEY=4711140&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "172a3225281691faec7af6bbed44d3b7"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["13.2011.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 17.10.2011 13.2011.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rinvio dell'esame della competenza territoriale al merito e fatti doppiamente rilevanti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:12:27", "Checksum": "47e2e96096bf1450261be16802b3a43c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 17.10.2011 13.2011.61\nRegesto:\nRinvio dell'esame della competenza territoriale al merito e fatti doppiamente rilevanti\n\n\nche, per i motivi che precedono, non avendo la reclamante reso verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo il gravame dev’essere dichiarato irricevibile;\nche in via abbondanziale si osserva tuttavia che la censura sollevata dalla reclamante secondo cui la sentenza pretorile non sarebbe motivata perché il Pretore non si è espresso sull’argomento sollevato in risposta che la pretesa di controparte è superiore alla somma effettivamente sequestrata, è irrilevante, il giudice di prime cure non dovendo pronunciarsi su tutte le allegazioni delle parti, bastando, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, esporre soltanto i motivi decisivi per il giudizio (DTF 117 Ia 1, consid. 3a); per quanto concerne invece i motivi di diritto è sufficiente che il giudice indichi sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, b1, m. 2 ad art. 285, con ulteriori riferimenti; II CCA del 13 agosto 2010, inc. 12.2009.186, consid. 6);\nche si evidenzia infine che la reclamante sostiene a torto che il Pretore avrebbe dovuto esaminare l’abusività della proroga di foro secondo il diritto di D__________, la competenza di un tribunale dovendo essere determinata dal giudice secondo la legge del foro adito, nel caso concreto dunque secondo il diritto svizzero (Bucher, L’examen de la compétence internationale par le juge suisse, in: Semaine judiciare, II° Vol., 129esimo anno, n. 5, ottobre 2007, pag. 154; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar, 2005, n. 69 ad art. 23; Berti, Basler Kommentar, IPRG, 2007, n. 13 e segg., in particolare n. 17, “vor Art. 2”; Mächler-Erne/Wolf-Mettier, Basler Kommentar, IPRG, 2007, n. 5, “vor Art. 13-19”);\nche le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;\nche giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 400.- e sono poste a carico della reclamante soccombente;\nche non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;\nper i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 26 settembre 2011 di RE 1 è irricevibile.\n2. Le spese processuali del reclamo in fr. 400.- sono posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione (unitamente al reclamo 26 settembre 2011 alla controparte):\nComunicazione alla Pretura di Lugano\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}