{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-61_2011-10-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109621&nX40_KEY=4921791&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "172a3225281691faec7af6bbed44d3b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 17.10.2011 13.2011.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino 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il diritto svizzero come erroneamente fatto dal giudice di prime cure;\nche, rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quale sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi;\nche l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;\nche, di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 25 agosto 2010, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC);\nche l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce poi che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;\nche secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni ordinatorie processuali come quella oggetto di impugnativa (DTF dell’8 agosto 2011, inc. 5A_320/2011, consid. 2.3.2);\nche ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione del CPC svizzero;\nche l’impugnabilità della decisione di rinvio dell’esame sull’eccezione di incompetenza territoriale deve pertanto essere esaminata in applicazione del nuovo CPC;\nche la competenza per territorio è un presupposto processuale che deve essere esaminato d’ufficio dal giudice (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. b e art. 60 CPC;\nche a differenza del vecchio Codice di procedura ticinese (art. 100 CPC-TI), il nuovo Codice di procedura svizzero non prevede esplicitamente con quale rimedio di diritto dev’essere impugnato il giudizio sui presupposti e sulle eccezioni processuali, né tantomeno il loro rinvio al merito;\nche la questione può rimanere aperta, considerato che nel caso concreto il primo giudice non ha statuito sull’eccezione, limitandosi a rinviare l’esame sulla competenza territoriale al merito, sicché la decisione di cui trattasi è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;\nche nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale della reclamante il 19 settembre 2011, ragione per cui il reclamo qui in esame è tempestivo e quindi da questo punto di vista ricevibile;\nche l’art. 320 CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);\nche, inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato allorquando non può, o non interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;\nche il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407);\nche nella presente fattispecie, a mente della reclamante, il pregiudizio difficilmente riparabile consiste nella privazione della proroga di foro pattuita contrattualmente;\nche basterà qui rilevare come il Pretore non abbia privato la reclamante della proroga di foro, avendo egli in realtà soltanto rinviato l’esame della questione del foro fino al momento della decisione di merito, sicché il pregiudizio prospettato dalla reclamante non sussiste;\nche, comunque sia, il Pretore ha accertato l’esistenza di fatti doppiamente rilevanti sia per l’ammissibilità dell’azione sia per la fondatezza della pretesa attorea, sicché l’avvio di un’istruttoria soltanto per la questione del foro è inutile, non potendo anticipare il giudizio di merito;\nche, in presenza di un fatto doppiamente rilevante, tale cioè da influenzare sia la competenza sia l’esito della lite, il giudice deve soprassedere all’esame della competenza fino al momento dell’emanazione della sentenza finale di merito (DTF 122 II 252 consid. 3bb con ulteriori riferimenti; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2006, 4° capitolo, §24, n. 103b; Bucher, L’examen de la compétence internationale par le juge suisse, in: Semaine judiciare, II° Vol., 129esimo anno, n. 5, ottobre 2007, pag. 154 e segg.; cfr. anche Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar, 2005, n. 94 ad art. 5, n. 5 ad art. 25; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 1997, n. 6-8 ad art. 19, pag. 369);"}