{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-61_2011-10-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109621&nX40_KEY=4921791&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "172a3225281691faec7af6bbed44d3b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 17.10.2011 13.2011.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rinvio dell'esame della competenza territoriale al merito e fatti doppiamente rilevanti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:58:41", "Checksum": "95d78092da2b6ed93554d9050457121d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 17.10.2011 13.2011.61\nRegesto:\nRinvio dell'esame della competenza territoriale al merito e fatti doppiamente rilevanti\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.598 (azione in convalida del sequestro) della Pretura di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 25 agosto 2010 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nchiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 137'710.70 oltre interessi al 5% dall’11 febbraio 2008, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano;\nrichiesta a cui la convenuta si è opposta con risposta 27 ottobre 2010 sollevando, tra l’altro, l’eccezione di incompetenza territoriale della Pretura di Lugano;\ne ora sul reclamo 26 settembre 2011 presentato dalla convenuta contro la decisione 15 settembre 2011, con la quale il Pretore ha rinviato l’esame della competenza territoriale al merito e ha ordinato d’ufficio ex art. 247 CPC-TI una perizia a cura dell’Istituto di diritto comparato di Losanna;\nritenuto\nin fatto e diritto: che in data 27 febbraio 2008 CO 1 ha sottoscritto una proposta di acquisto immobiliare relativa a un appartamento in un immobile in costruzione a D__________ con la venditrice RE 1 per il prezzo di USD 415'943.95, di cui USD 124'783.19 sono stati versati quale acconto sul conto bancario della venditrice presso la banca __________ di Lugano (doc. D);\nche il 26 marzo 2008 CO 1 e RE 1 hanno sottoscritto un contratto preliminare di compravendita con cui è stato confermato il surriferito acquisto immobiliare, in particolare il trasferimento della proprietà a CO 1 entro il 30 settembre 2009, salvo diversa comunicazione da parte di RE 1 entro 30 giorni prima della scadenza di tale termine (punto 4 doc. E);\nche entro il termine previsto non è avvenuto alcun trasferimento di proprietà, la costruzione dell’immobile in questione non essendo mai iniziata e il progetto iniziale essendo parzialmente stato modificato, motivo per cui CO 1, con scritto 9 luglio 2010, ha chiesto il rimborso immediato dell’acconto di USD 124'783.19 oltre interessi;\nche in data 14 luglio 2010, per il suo credito di USD 124'783.19 corrispondenti al cambio dell’11 febbraio 2008 a fr. 137'710.70, CO 1 ha ottenuto il sequestro degli averi di RE 1 presso la banca __________ a Lugano (doc. J e L) e ha fatto spiccare il PE n. __________, a cui RE 1 ha interposto opposizione (doc. K e M);\nche con petizione 25 agosto 2010 CO 1 ha iniziato un procedimento a convalida del sequestro, chiedendo la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 137'710.70 oltre interessi al 5% dall’11 febbraio 2008, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano;\nche l’attrice ha in particolare giustificato la competenza della Pretura di Lugano con l’art. 4 LDIP e asserendo che una sentenza emessa da un Tribunale di D__________, in mancanza di una convenzione bilaterale, non verrebbe riconosciuta in Svizzera alfine di permettere la continuazione della procedura esecutiva;\nche con risposta 27 ottobre 2010 RE 1 ha preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale della Pretura di Lugano, invocando la proroga di foro prevista al punto 7 del contratto doc. B, ripresa anche al punto 9 del contratto di compravendita doc. E, del seguente tenore: “La presente proposta sarà regolata dalle leggi degli Emirati Arabi Uniti e, in particolare, dalle leggi dell’Emirato di Dubai; qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente proposta sarà di competenza esclusiva della Corte di Dubai, Emirati Arabi Uniti”;\nche all’udienza di discussione 11 gennaio 2011 sull’eccezione di incompetenza territoriale, le parti hanno in sostanza riconfermato le rispettive posizioni;\nche con decisione 15 settembre 2011 il Pretore ha rinviato l’esame della competenza territoriale al merito, rilevando dapprima come l’analisi della validità della proroga del foro del sequestro necessita di particolare prudenza in quanto il sequestro dev’essere obbligatoriamente e tempestivamente convalidato pena la sua decadenza, e, in seguito, ritenuta la sussistenza di fatti doppiamente rilevanti – in particolare il ruolo di RE 1, l’utilizzo dell’anticipo versato da CO 1, la funzione del signor N__________ e dell’ufficio di rappresentanza di Lugano, nonché il ruolo della società V__________ – ha ritenuto che un giudizio anticipato in merito alla competenza territoriale non è possibile;\nche il Pretore ha inoltre ordinato d’ufficio ex art. 247 CPC-TI una perizia a cura dell’Istituto di diritto comparato di Losanna sulla questione a sapere se la legislazione processuale civile di D__________ contempla l’obbligo del giudice prorogato di accettare siffatta proroga in suo favore, sulle garanzie di accessibilità alla giustizia offerte dal regime giudiziale civile di D__________, nonché sulla possibilità di riconoscimento e messa in esecuzione in Svizzera di una decisione emessa da una Corte civile di D__________;\nche con reclamo 26 settembre 2011 RE 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio, rimproverandogli di costringerla ad entrare nel merito del contenzioso, arrecandole così un pregiudizio difficilmente riparabile consistente nella privazione della proroga di foro pattuita contrattualmente;"}