che la procedura di conciliazione e la procedura di merito sono procedure separate, per la quale la LTG stabilisce tariffe diverse, senza prevedere di computare la tassa della procedura di conciliazione su quella del merito, sicché la questione non è d’ausilio al reclamante poiché nella fissazione delle spese giudiziarie della procedura di merito non è da tener conto di quella già esatta per la procedura di conciliazione; che, comunque, il reclamante neppure sostiene di non essere in grado di versare l’importo richiesto; che, per i motivi che precedono, il reclamo è respinto;