che il reclamante invoca pure i principi di legalità, di equivalenza e di copertura dei costi, rilevando che nella fissazione dell’anticipo delle spese non è da procedere in modo schematico, dovendosi invece tener conto delle particolarità della singola fattispecie; che, sempre a mente del reclamante, l’anticipo è quindi da fissare in fr. 600.-, vale a dire al minimo della tariffa, ciò tenuto conto di quanto già versato per la procedura di conciliazione; che la parte convenuta non è stata invitata a inoltrare osservazioni; che giusta l’art. 98 CPC il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili;