2'400.- già versato per la procedura di conciliazione, eccede il massimo previsto dall’art. 7 LTG; che il reclamante invoca pure i principi di legalità, di equivalenza e di copertura dei costi, rilevando che nella fissazione dell’anticipo delle spese non è da procedere in modo schematico, dovendosi invece tener conto delle particolarità della singola fattispecie; che, sempre a mente del reclamante, l’anticipo è quindi da fissare in fr.