10’000.- quale anticipo delle spese giudiziarie; che con reclamo 15 settembre 2011 RE 1 insorge contro la precitata decisione, postulando la riduzione a fr. 600.- dell’anticipo richiesto; che a mente del reclamante l’importo fissato dal primo giudice è eccessivo perché, sommato all’anticipo di fr. 2'400.- già versato per la procedura di conciliazione, eccede il massimo previsto dall’art. 7 LTG;