{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-57_2011-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109308&nX40_KEY=4711144&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6e62941d418da246e720f74c786a1c2e"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["13.2011.57"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.09.2011 13.2011.57"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo in materia di anticipazione di spese giudiziarie"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:10:59", "Checksum": "e2bd000978da9563c5957efdb0505d88", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.09.2011 13.2011.57\nRegesto:\nReclamo in materia di anticipazione di spese giudiziarie\n\n\nche, fissando la tassa in fr. 10'000.- il Pretore si è avvicinato al massimo della tariffa (fr. 12'000.-), ma va considerato che anche l’importo litigioso di fr. 180'000.- si situa nel limite massimo della fascia considerata (fr. 200'000.-) e, tenuto conto anche del presumibile impegno che la procedura potrà comportare, l’importo delle spese come fissato dal primo giudice non appare sproporzionato;\nche, peraltro, la parte attrice deve anche poter valutare i rischi che la causa comporta, non da ultimo dal profilo finanziario, sicché neppure sarebbe opportuno procedere con richieste di anticipo irrisorie - come quella indicata dal reclamante -, con l’evidente rischio di dover procedere a ulteriori versamenti in corso di procedura o a un importante conguaglio al termine della stessa;\nche la procedura di conciliazione e la procedura di merito sono procedure separate, per la quale la LTG stabilisce tariffe diverse, senza prevedere di computare la tassa della procedura di conciliazione su quella del merito, sicché la questione non è d’ausilio al reclamante poiché nella fissazione delle spese giudiziarie della procedura di merito non è da tener conto di quella già esatta per la procedura di conciliazione;\nche, comunque, il reclamante neppure sostiene di non essere in grado di versare l’importo richiesto;\nche, per i motivi che precedono, il reclamo è respinto;\nche le spese della presente decisione sono fissate in applicazione dell’art. 14 LTG, che prevede per le decisioni su reclamo una tassa tra fr. 100.- e fr. 10'000.-;\nper i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 15 settembre 2011 di RE 1 è respinto.\n2. Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico del reclamante.\n3. Intimazione (unitamente al reclamo 15 settembre 2011 alle controparti):\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici a tergo\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).."}