{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-57_2011-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109308&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6e62941d418da246e720f74c786a1c2e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.57"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.09.2011 13.2011.57"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino 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|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nRitenuto\nin fatto e in diritto: che nella notte fra il 9 e il 10 maggio 2009 si è sviluppato un incendio nella casa sita in Via __________ a __________, di proprietà dei convenuti;\nche con petizione 1° settembre 2011 RE 1 ha convenuto in causa CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6, CO 7, CO 8, CO 10, CO 11, CO 12, CO 13, CO 14, CO 15, CO 16 e CO 9, comproprietari della casa in questione, chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di fr. 181'755.35 oltre accessori quale pregiudizio da lui subito a seguito dell’incendio;\nche, sostiene l’attore, l’incendio ha danneggiato anche parte del contiguo edificio in via di costruzione, di sua proprietà;\nche egli ritiene data una responsabilità dei convenuti in applicazione degli art. 58 CO (responsabilità del proprietario di un edificio) e 679 CC (responsabilità del proprietario che trascende il diritto di proprietà);\nche, con decisione 6 settembre 2011, il Pretore di Locarno-Città ha assegnato a RE 1 un termine di 20 giorni per versare l’importo di fr. 10’000.- quale anticipo delle spese giudiziarie;\nche con reclamo 15 settembre 2011 RE 1 insorge contro la precitata decisione, postulando la riduzione a fr. 600.- dell’anticipo richiesto;\nche a mente del reclamante l’importo fissato dal primo giudice è eccessivo perché, sommato all’anticipo di fr. 2'400.- già versato per la procedura di conciliazione, eccede il massimo previsto dall’art. 7 LTG;\nche il reclamante invoca pure i principi di legalità, di equivalenza e di copertura dei costi, rilevando che nella fissazione dell’anticipo delle spese non è da procedere in modo schematico, dovendosi invece tener conto delle particolarità della singola fattispecie;\nche, sempre a mente del reclamante, l’anticipo è quindi da fissare in fr. 600.-, vale a dire al minimo della tariffa, ciò tenuto conto di quanto già versato per la procedura di conciliazione;\nche la parte convenuta non è stata invitata a inoltrare osservazioni;\nche giusta l’art. 98 CPC il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili;\nche le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC), potendosi censurare l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC);\nche le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente al principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e al principio dell’equivalenza – che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) – secondo cui la tassa non può essere sproporzionata all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli;\nche nei limiti dei menzionati principi l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento e l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere;\nche in Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011 la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);\nche, per la procedura ordinaria, dando seguito ai dettami degli art. 95 e segg. CPC, l’art. 7 LTG prevede degli esborsi forfettari, stabiliti in modo scalare per differenti fasce di valore di causa;\nche per valori litigiosi da fr. 100’000.- a fr. 200'000.- è prevista una tassa tra fr. 3’000.- e fr. 12’000.-;\nche, fissando l’anticipo delle spese giudiziarie in fr. 10'000.- a fronte di un valore litigioso di fr. 181'755.35, il Pretore è rimasto nei limiti previsti dalla tariffa;\nche il rispetto del principio della copertura dei costi non è qui controverso (peraltro in Ticino il grado di copertura dei costi della giustizia varia tra il 35% nel 2008 e il 24% nel 2009: cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 6361 sulla revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria, dell’11 maggio 2010);\nche, per quanto concerne il principio dell’equivalenza, il Pretore fissa l’anticipo delle spese, tenuto conto che gli esborsi forfettari comprendono tutte le prestazioni giudiziarie, dai costi delle strutture giudiziarie alle sportule di cancelleria, e considerato l’impegno che la causa potrebbe comportare;\nche la valutazione è giocoforza sommaria, l’impegno potendo essere quantificato solo al termine del procedimento, dove, qualora la procedura si rivelasse, a ragion veduta, più semplice del previsto, con la decisione sulle spese (art. 207 CPC) sarà possibile stabilire un importo inferiore all’anticipo richiesto e restituire l’eventuale differenza;"}