che nel caso concreto, la tassa e le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico della reclamante soccombente; che non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, l’istanza e il reclamo non essendo stati preventivamente intimati, non si assegnano ripetibili; per i quali motivi, richiamato anche l’art. 14 LTG, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, la domanda di riconsiderazione/ interpretazione/revisione del 16 settembre 2011 di IS 1 è respinta. 2. Il reclamo 16 settembre 2011 di IS 1 è irricevibile. 3. Le spese di giudizio per entrambe le decisioni di fr. 500.- sono poste a carico di IS 1. Non si assegnano ripetibili. 4.