Sul reclamo 16 settembre 2011: che l’art. 321 cpv. 2 CPC dispone che il reclamo contro una decisione ordinatoria processuale dev’essere proposto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione impugnata; che, di conseguenza, il reclamo in rassegna essendo stato in concreto inoltrato a oltre 2 mesi di distanza dall’intimazione della decisione impugnata, lo stesso è manifestamente tardivo;