adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il diritto procedurale previgente – era ancora da applicare il CPC-TI; che di conseguenza, il CPC-TI non prevedendo l’impugnabilità delle ordinanze, in applicazione dei combinati art. 248 cpv. 2 e 30 cpv. 3 CPC-TI, la decisione in oggetto non era impugnabile; che contro la summenzionata sentenza, IS 1 ha inoltrato ricorso al Tribunale federale in data 13 settembre 2011, presso il quale il gravame è tutt’ora pendente; che con atto 16 settembre 2011 intitolato “domanda di riconsiderazione/interpretazione/sub. revisione” (inc.