che con sentenza 11 luglio 2011 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile il reclamo 28 aprile 2011, rilevando dapprima che la litispendenza era precedente all’entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), sicché al procedimento era da applicare ancora il CPC-TI, e ritenendo poi che l’art. 405 CPC – per il quale alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione – fosse applicabile solo alle decisioni finali o parziali, non invece alle decisioni ordinatorie processuali alle quali, in applicazione dell’art. 404 CPC – giusta il quale fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione