{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-55_2011-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109619&nX40_KEY=4711144&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3f57242b33a5982f17c15a43444c0bb9"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["13.2011.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.10.2011 13.2011.55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Domanda di riconsiderazione, interpretazione subordinatamente revisione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:11:00", "Checksum": "756a6681356984be605c0bd8564f34fc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.10.2011 13.2011.55\nRegesto:\nDomanda di riconsiderazione, interpretazione subordinatamente revisione\n\n\nche l’art. 321 cpv. 2 CPC dispone che il reclamo contro una decisione ordinatoria processuale dev’essere proposto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione impugnata;\nche, di conseguenza, il reclamo in rassegna essendo stato in concreto inoltrato a oltre 2 mesi di distanza dall’intimazione della decisione impugnata, lo stesso è manifestamente tardivo;\nche la decisione con la quale il Tribunale federale ha dichiarato applicabile l’art. 405 CPC anche alle decisioni incidentali, evocata dalla reclamante, non è suscettibile di far decorrere un nuovo termine di impugnazione, a maggior ragione considerato che, come già evidenziato, la stessa già aveva inoltrato un reclamo, nel frattempo evaso, sicché la presentazione di un nuovo gravame non è ammissibile;\nche di conseguenza anche il reclamo è irricevibile;\nche le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;\nche giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;\nche nel caso concreto, la tassa e le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico della reclamante soccombente;\nche non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, l’istanza e il reclamo non essendo stati preventivamente intimati, non si assegnano ripetibili;\nper i quali motivi, richiamato anche l’art. 14 LTG,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, la domanda di riconsiderazione/ interpretazione/revisione del 16 settembre 2011 di IS 1 è respinta.\n2. Il reclamo 16 settembre 2011 di IS 1 è irricevibile.\n3. Le spese di giudizio per entrambe le decisioni di fr. 500.- sono poste a carico di IS 1. Non si assegnano ripetibili.\n4. Intimazione (unitamente alla domanda di riconsiderazione/ interpretazione sub. revisione 16 settembre 2011 e al reclamo 16 settembre 2011 alla controparte):\nComunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio nord\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}