{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-55_2011-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109619&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3f57242b33a5982f17c15a43444c0bb9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.10.2011 13.2011.55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino 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marzo 2009 CO 1 ha chiesto unilateralmente la pronuncia del divorzio dalla moglie IS 1 e la regolamentazione delle relative conseguenze accessorie;\nche con risposta 8 luglio 2009 IS 1 ha aderito alla domanda di divorzio, postulando però una diversa regolamentazione degli effetti accessori;\nche il Pretore con ordinanza 13 luglio 2009 ha convertito il procedimento in richiesta comune di divorzio con accordo parziale;\nche nell’ambito di tale procedura IS 1 ha chiesto l’allestimento di una perizia giudiziaria volta alla determinazione del valore patrimoniale dello studio medico del marito;\nche con ordinanza 30 marzo 2011 il Pretore ha nominato quale perita giudiziaria C__________ della FMH Consulting Services AG;\nche con istanza 11 aprile 2011 IS 1 ha domandato la ricusa di C__________ , argomentando che la FMH Consulting Services AG è al servizio dell’associazione FMH (Federazione dei medici svizzeri) che si occupa di tutelare gli interessi aziendali, patrimoniali e personali dei suoi membri, di cui fa parte anche il marito;\nche con decisione 15 aprile 2011 il Pretore di Mendrisio nord ha respinto la domanda di ricusa del perito, non ravvedendo elementi oggettivamente idonei a far nascere l’apparenza di un rischio di imparzialità, la FMH Consulting Services AG ben distinguendosi dall’associazione FMH;\nche con reclamo 28 aprile 2011 al Tribunale d’appello, IS 1 ha chiesto l’annullamento della decisione 15 aprile 2011, nel senso di accogliere l’istanza di ricusa 11 aprile 2011 e annullare la nomina della perita giudiziaria;\nche con sentenza 11 luglio 2011 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile il reclamo 28 aprile 2011, rilevando dapprima che la litispendenza era precedente all’entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), sicché al procedimento era da applicare ancora il CPC-TI, e ritenendo poi che l’art. 405 CPC – per il quale alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione – fosse applicabile solo alle decisioni finali o parziali, non invece alle decisioni ordinatorie processuali alle quali, in applicazione dell’art. 404 CPC – giusta il quale fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il diritto procedurale previgente – era ancora da applicare il CPC-TI;\nche di conseguenza, il CPC-TI non prevedendo l’impugnabilità delle ordinanze, in applicazione dei combinati art. 248 cpv. 2 e 30 cpv. 3 CPC-TI, la decisione in oggetto non era impugnabile;\nche contro la summenzionata sentenza, IS 1 ha inoltrato ricorso al Tribunale federale in data 13 settembre 2011, presso il quale il gravame è tutt’ora pendente;\nche con atto 16 settembre 2011 intitolato “domanda di riconsiderazione/interpretazione/sub. revisione” (inc. 13.2011.55), IS 1 postula “che la vostra decisione dell’11 luglio 2011 (dispositivi n. 1 e 2), … venga fatta oggetto di riconsiderazione e interpretazione subordinatamente revisione…”, rilevando che con decisione 8 agosto 2011, inc. 5A_320/2011, il Tribunale federale ha riconosciuto il diritto di interporre reclamo contro le ordinanze pretorili;\nche con reclamo di medesima data (inc. 13.2011.56), IS 1 dichiara di impugnare la decisione 15 aprile 2011 del Pretore – già oggetto della precedente impugnativa – argomentando che a seguito della già citata sentenza del Tribunale federale, che riconosce l’applicabilità dell’art. 405 CPC anche alle decisioni incidentali, dovrebbe esserle restituito il diritto di reclamo, il cui termine decorre dal momento in cui ha preso conoscenza della sentenza stessa;\nche stante la connessità dell’istanza di riconsiderazione/interpretazione/sub. revisione e del reclamo, gli stessi possono essere evasi con un’unica decisione;\nche giusta l’art. 405 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione, indipendentemente dalla natura della decisione (DTF 5A_320/2011), principio applicabile anche per i rimedi di diritto straordinari quali le domande di revisione e di interpretazione (Freiburghaus/ Afheldt in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 8 e segg. ad art. 405; Schwander in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 6 ad art. 405; Frei/Willisegger, Basler Kommentar, 2010. n. 19 ad art. 405 CPC);\nSulla domanda di riconsiderazione/interpretazione sub. revisione 16 settembre 2011:\nche una “riconsiderazione” della decisione 15 aprile 2011 è esclusa perché, - a prescindere dal fatto che l’istituto della riconsiderazione (Wiedererwägung) non è previsto dal CPC all’infuori dei casi previsti dagli art. 256 cpv. 2 e 268 cpv. 1 CPC - la stessa presuppone che il procedimento sia ancora aperto (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 362), il che non è il caso avanti questa Camera, che lo ha chiuso con la sentenza dell’11 luglio 2011;\nche, in merito alla richiesta di interpretazione della sentenza, basterà rilevare che non sono manifestamente dati i presupposti dell’art. 334 CPC, il dispositivo della decisione 11 luglio 2011 di questa Camera essendo chiaro e coerente con i considerandi, e l’istante neppure sostiene il contrario;"}