che la questione della tempestività può nondimeno rimanere aperta, perché il gravame, da trattare quale reclamo per i motivi di cui sopra, è comunque da respingere per le ragioni esposte qui di seguito; che a differenza della previgente procedura ticinese, dove contro il decreto sull’eccezione di falso (art. 226 CPC-TI) era dato il rimedio dell’appello (art. 96 cpv. 4 CPC-TI) con la conseguenza che l’autorità superiore esaminava con piena cognizione sia il fatto che il diritto, il nuovo CPC svizzero prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.