1 CPC-TI), con la conseguenza che l’atto sarebbe in tal caso tempestivo; che la questione della tempestività può nondimeno rimanere aperta, perché il gravame, da trattare quale reclamo per i motivi di cui sopra, è comunque da respingere per le ragioni esposte qui di seguito; che a differenza della previgente procedura ticinese, dove contro il decreto sull’eccezione di falso (art. 226 CPC-TI) era dato il rimedio dell’appello (art. 96 cpv.