che il Pretore non ha indicato alcun rimedio di diritto in calce alla propria decisione, ciò verosimilmente perché, in applicazione della giurisprudenza della III CCA – che alla luce della sentenza dell’8 agosto 2011 del Tribunale federale (5A_320/2011, consid. 2.3.2) non può essere mantenuta –, alle decisioni incidentali pronunciate nei procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPC, era da applicare il sistema dei rimedi di diritto del CPC-TI; che in base alla giurisprudenza allora in vigore, contro la decisione del Pretore era dato il rimedio dell’appello nel termine di 20 giorni (combinati art. 226 e 96 cpv. 1 CPC-TI)