che l’art. 179 CPC stabilisce poi che i registri pubblici e i documenti pubblici fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto, ossia tale norma impone alla controparte la prova dell’inesattezza del contrario; che, quindi, anche in base al CPC, l’eccezione di falso dev’essere istruita; che, seppure il CPC non preveda la decisione sull’autenticità di un documento, siffatta decisione è assimilabile a una disposizione ordinatoria processuale - seppure contiene già un apprezzamento sulla validità di una prova che, di per sé, è oggetto della decisione di merito -, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.