che occorre pertanto esaminare l’istituto dell’eccezione di falso alla luce del nuovo CPC per determinare se la decisione è impugnabile; che, diversamente dal CPC-TI (art. 216 segg.), il CPC non prevede una specifica procedura di accertamento nel caso in cui un documento sia eccepito di falso; che, tuttavia, l’art. 178 CPC prevede che la parte che si prevale di un documento deve provarne l’autenticità qualora la stessa sia contestata dalla controparte e che la contestazione dev’essere sufficientemente motivata;