che con appello 5 settembre 2011 gli attori hanno chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’accoglimento dell’eccezione di falso formale, rimproverando al Pretore di aver erroneamente ritenuto che l’assemblea condominiale avrebbe approvato una modifica della chiave di ripartizione delle spese di riscaldamento e che i documenti in questione avrebbero acquisito forza di fede pubblica poiché menzionati a RF, attribuendo loro dunque a torto l’onere della prova; che essi ripropongono in sede di appello la domanda di assunzione delle prove notificate all’udienza di discussione ma respinte dal Pretore perché ininfluenti ai fini del giudizio;