che sentite le parti all’udienza di discussione 16 maggio 2011, con decreto 11 agosto 2011 il Pretore ha respinto l’eccezione di parte attrice, osservando che la procedura di eccezione di falso e di verifica di documenti di cui agli art. 216 e segg. CPC-TI trova applicazione soltanto nei confronti del documento eccepito di falso formale e non di falso materiale o di contenuto, rilevando altresì che competeva agli attori provare la falsità del documento contestato, avendo lo stesso acquisito forza di fede pubblica mediante menzione a RF, prova che però non sarebbe stata apportata;