{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-51_2011-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109617&nX40_KEY=4711144&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4e5e2f13e9c16f62bffa33cd4936a655"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["13.2011.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.10.2011 13.2011.51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Eccezione di falso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:11:00", "Checksum": "31830bbdd5f0bb7979954cbffe79cd28", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.10.2011 13.2011.51\nRegesto:\nEccezione di falso\n\n\nche nel caso concreto il decreto impugnato è stato notificato al legale di parte attrice il 16 agosto 2011, sicché il gravame qui in esame, datato 5 settembre 2011, è stato interposto dopo la scadenza del termine;\nche il Pretore non ha indicato alcun rimedio di diritto in calce alla propria decisione, ciò verosimilmente perché, in applicazione della giurisprudenza della III CCA – che alla luce della sentenza dell’8 agosto 2011 del Tribunale federale (5A_320/2011, consid. 2.3.2) non può essere mantenuta –, alle decisioni incidentali pronunciate nei procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPC, era da applicare il sistema dei rimedi di diritto del CPC-TI;\nche in base alla giurisprudenza allora in vigore, contro la decisione del Pretore era dato il rimedio dell’appello nel termine di 20 giorni (combinati art. 226 e 96 cpv. 1 CPC-TI), con la conseguenza che l’atto sarebbe in tal caso tempestivo;\nche la questione della tempestività può nondimeno rimanere aperta, perché il gravame, da trattare quale reclamo per i motivi di cui sopra, è comunque da respingere per le ragioni esposte qui di seguito;\nche a differenza della previgente procedura ticinese, dove contro il decreto sull’eccezione di falso (art. 226 CPC-TI) era dato il rimedio dell’appello (art. 96 cpv. 4 CPC-TI) con la conseguenza che l’autorità superiore esaminava con piena cognizione sia il fatto che il diritto, il nuovo CPC svizzero prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);\nche, inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);\nche il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle decisioni in materia di prove in genere e segnatamente in merito all’autenticità di un documento giusta gli art. 178 e 179 CPC;\nche, pertanto i reclamanti dovevano rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;\nche, nel caso in rassegna, essi neppure hanno addotto l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;\nche di conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione impugnata alla luce del CPC-TI;\nche le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);\nche giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;\nche non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. L’appello (recte: reclamo) 5 settembre 2011 di AP 2, AP 1, AP 3 e AP 4 è irricevibile.\n2. Le spese processuali di fr. 200.- sono poste a carico dei reclamanti. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione (unitamente all’appello 5 settembre 2011 alla parte convenuta):\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso."}