{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-51_2011-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109617&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4e5e2f13e9c16f62bffa33cd4936a655"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.10.2011 13.2011.51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Eccezione di falso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:56:48", "Checksum": "97e14a7516feb3460d3df2454506741d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.10.2011 13.2011.51\nRegesto:\nEccezione di falso\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.169 (azione di risarcimento danni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 4 marzo 2010 da\n|\n|\nAP 1 AP 2 AP 3 AP 4\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nAO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nchiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi al 5% dal 24 marzo 2010;\nrichiesta a cui il convenuto si è opposto con risposta 21 maggio 2010;\ne ora sull’appello 5 settembre 2011 presentato dagli attori contro il decreto 11 agosto 2011, con il quale il Pretore ha respinto l’eccezione di falso 5 aprile 2011 presentata dai medesimi attori, riguardante i documenti I° 25-26 versati agli atti dall’Ufficio del Registro Fondiario di __________;\nritenuto\nin fatto e diritto: che con petizione 4 marzo 2010 AP 2, AP 1, AP 3 e AP 4, proprietari di alcune unità PPP del fondo base n. __________ RFD di __________, Condominio __________, hanno chiesto la condanna di AO 1, revisore dei conti e proprietario di un’unità di PPP del medesimo condominio, al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi al 5% dal 24 marzo 2010 a titolo di risarcimento del danno causato dalla errata ripartizione delle spese di riscaldamento;\nche con risposta 21 maggio 2010 AO 1 ha postulato la reiezione della domanda, contestando qualsiasi sua responsabilità;\nche nell’ambito dell’istruttoria di causa gli attori hanno eccepito l’eccezione di falso dei documenti I° 25-26 versati agli atti dall’Ufficio del Registro fondiario di __________, su indicazione delle parti nell’ambito di un’ispezione presso l’Ufficio stesso;\nche sentite le parti all’udienza di discussione 16 maggio 2011, con decreto 11 agosto 2011 il Pretore ha respinto l’eccezione di parte attrice, osservando che la procedura di eccezione di falso e di verifica di documenti di cui agli art. 216 e segg. CPC-TI trova applicazione soltanto nei confronti del documento eccepito di falso formale e non di falso materiale o di contenuto, rilevando altresì che competeva agli attori provare la falsità del documento contestato, avendo lo stesso acquisito forza di fede pubblica mediante menzione a RF, prova che però non sarebbe stata apportata;\nche con appello 5 settembre 2011 gli attori hanno chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’accoglimento dell’eccezione di falso formale, rimproverando al Pretore di aver erroneamente ritenuto che l’assemblea condominiale avrebbe approvato una modifica della chiave di ripartizione delle spese di riscaldamento e che i documenti in questione avrebbero acquisito forza di fede pubblica poiché menzionati a RF, attribuendo loro dunque a torto l’onere della prova;\nche essi ripropongono in sede di appello la domanda di assunzione delle prove notificate all’udienza di discussione ma respinte dal Pretore perché ininfluenti ai fini del giudizio;\nche, rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quale sia il diritto applicabile all’appello di cui trattasi;\nche l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;\nche, di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 4 marzo 2010, in applicazione dell’art. 404 CPC allo stesso è da applicare il CPC-TI;\nche l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce poi che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;\nche secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni ordinatorie processuali come quella oggetto di impugnativa (DTF dell’8 agosto 2011, inc. 5A_320/2011, consid. 2.3.2);\nche ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI, tranne che per le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione del CPC svizzero;\nche occorre pertanto esaminare l’istituto dell’eccezione di falso alla luce del nuovo CPC per determinare se la decisione è impugnabile;\nche, diversamente dal CPC-TI (art. 216 segg.), il CPC non prevede una specifica procedura di accertamento nel caso in cui un documento sia eccepito di falso;\nche, tuttavia, l’art. 178 CPC prevede che la parte che si prevale di un documento deve provarne l’autenticità qualora la stessa sia contestata dalla controparte e che la contestazione dev’essere sufficientemente motivata;\nche l’art. 179 CPC stabilisce poi che i registri pubblici e i documenti pubblici fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto, ossia tale norma impone alla controparte la prova dell’inesattezza del contrario;\nche, quindi, anche in base al CPC, l’eccezione di falso dev’essere istruita;\nche, seppure il CPC non preveda la decisione sull’autenticità di un documento, siffatta decisione è assimilabile a una disposizione ordinatoria processuale - seppure contiene già un apprezzamento sulla validità di una prova che, di per sé, è oggetto della decisione di merito -, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;"}