che di conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione impugnata alla luce del CPC-TI; che, la decisione impugnata essendo impugnabile solo mediante reclamo, l’appello è irricevibile; che le spese processuali seguono la soccombenza; che esse sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);