b CPC, come peraltro indicato dal Pretore in calce alla medesima; che nel caso concreto il decreto impugnato è pervenuto al legale di parte convenuta il 18 luglio 2011, ragione per cui, considerata la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto giusta l’art. 145 cpv. 1 lett. b CPC, il reclamo qui in esame è tempestivo e quindi da questo punto di vista ricevibile; che, inoltre, a differenza della previgente procedura ticinese, dove contro il decreto sulla restituzione in intero era dato il rimedio dell’appello (art. 96 cpv.