che, tuttavia, l’art. 229 cpv. 1 CPC prevede che nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e sono sorti o sono stati scoperti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l’ultima udienza di istruzione della causa (lett. a), oppure sussistevano già prima della chiusura dello scambio di scritti o prima dell’ultima udienza di istruzione della causa, ma non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett.