che con reclamo di medesima data – rimedio che il convenuto ha inoltrato vista l’incertezza di diritto derivante dall’introduzione del nuovo CPC – egli ha chiesto la provvisoria sospensione della procedura in attesa di una definitiva decisione del Tribunale Federale in merito alle norme transitorie del nuovo CPC, nonché l’annullamento della decisione impugnata e la reiezione della domanda di assunzione suppletoria di prove; che, rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quale sia il diritto applicabile all’appello di cui trattasi;