che con osservazioni 28 giugno 2011 il convenuto ha chiesto di respingere l’istanza in quanto irrita, priva di motivazione e basata su un substrato fattuale al di fuori delle emergenze di causa; che con decreto 12 luglio 2011 il Pretore ha accolto l’istanza in questione, trattandola quale domanda di restituzione in intero giusta l’art. 138 CPC-TI, i nuovi mezzi di prova essendo emersi successivamente al di fuori delle emergenze di causa e ritenuti dati i presupposti della surriferita norma;