che nell’ambito dell’istruttoria di causa, AO 1 e AO 2, con istanza 24 maggio 2011 denominata “di assunzione suppletoria di prove”, hanno chiesto l’acquisizione agli atti dei filmati di videosorveglianza relativi a un incidente analogo avvenuto in data 21 maggio 2011; che con decisione supercautelare 26 maggio 2011 il Pretore ha fatto ordine al AP 1 di non cancellare le immagini riferite al summenzionato incidente, assegnandogli nello stesso tempo un termine per presentare le proprie osservazioni all’istanza;