{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-49_2011-09-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109614&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b507cd87db364360c8f96bc7211b2b47"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 26.09.2011 13.2011.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restituzione in intero"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:56:46", "Checksum": "a066a189d316c9d4221561da73e1a81e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 26.09.2011 13.2011.49\nRegesto:\nRestituzione in intero\n\n\nche, di conseguenza, la decisione di cui trattasi è impugnabile mediante reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC, come peraltro indicato dal Pretore in calce alla medesima;\nche nel caso concreto il decreto impugnato è pervenuto al legale di parte convenuta il 18 luglio 2011, ragione per cui, considerata la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto giusta l’art. 145 cpv. 1 lett. b CPC, il reclamo qui in esame è tempestivo e quindi da questo punto di vista ricevibile;\nche, inoltre, a differenza della previgente procedura ticinese, dove contro il decreto sulla restituzione in intero era dato il rimedio dell’appello (art. 96 cpv. 4 CPC-TI) con la conseguenza che l’autorità superiore esaminava con piena cognizione sia il fatto che il diritto, il nuovo CPC svizzero prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);\nche, inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);\nche il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle decisioni in materia di prove in genere e segnatamente in merito all’ammissibilità di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova giusta l’art. 229 CPC (Brunner, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, art. 319, n. 12; Blickenstorfer, in Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO Kommentar, 2011, art. 319, n. 39);\nche, pertanto il reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;\nche così non è, egli chiedendo la riforma del decreto 12 luglio 2011 limitandosi a sostenere che il Pretore non poteva d’ufficio trattare la domanda di assunzione suppletoria di prova quale restituzione in intero, rimproverandogli di aver rimediato con argomenti propri alle carenze di motivazione degli istanti;\nche egli tuttavia non spiega, né tantomeno rende verosimile per quale ragione l’ammissione della prova contestata da parte del giudice di prime cure gli creerebbe un pregiudizio difficilmente riparabile;\nche il reclamante è dunque venuto meno al suo obbligo di motivare e circostanziare, mancanza che viene sanzionata con l’irricevibilità;\nche di conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione impugnata alla luce del CPC-TI;\nche, la decisione impugnata essendo impugnabile solo mediante reclamo, l’appello è irricevibile;\nche le spese processuali seguono la soccombenza;\nche esse sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);\nche giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;\nche nel caso concreto, la tassa e le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 250.- e sono poste a carico del reclamante soccombente;\nche non avendo le controparti dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 22 agosto 2011 del AP 1 è irricevibile.\n2. Le spese processuali del reclamo in fr. 250.- sono posti a carico del AP 1. Non si assegnano ripetibili.\n3. L’appello 22 agosto 2011 del AP 1 è irricevibile.\n4. Non si prelevano spese processuali per l’appello.\n5. Intimazione (unitamente all’appello e al reclamo 22 agosto 2011 alle controparti):\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso."}