{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-49_2011-09-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109614&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b507cd87db364360c8f96bc7211b2b47"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 26.09.2011 13.2011.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restituzione in intero"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:56:46", "Checksum": "a066a189d316c9d4221561da73e1a81e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 26.09.2011 13.2011.49\nRegesto:\nRestituzione in intero\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. 12.2011.145 |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.13 (azione creditoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 11 febbraio 2009 da\n|\n|\nAO 1 AO 2\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nAP 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nchiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 25'221.90 oltre interessi al 5% dal 27 marzo 2007;\nrichiesta a cui il convenuto si è opposto con risposta 4 giugno 2009;\ne ora sull’appello 22 agosto 2011 e sul reclamo di medesima data presentati dal convenuto contro il decreto 12 luglio 2011, con il quale il Pretore ha accolto l’istanza di assunzione suppletoria di prove (recte: restituzione in intero) 24 maggio 2011 inoltrata da AO 1 e AO 2;\nritenuto\nin fatto e diritto: che con petizione 11 febbraio 2009 AO 1 e AO 2 hanno chiesto la condanna del AP 1 al pagamento di fr. 25'221.90 oltre interessi al 5% dal 27 marzo 2007 a titolo di risarcimento del danno causato al loro veicolo da un dissuasore (paracarro mobile) situato in corso __________;\nche con risposta 4 giugno 2009 il AP 1 ha chiesto la reiezione della domanda, sostenendo che il dissuasore era perfettamente funzionante e rimproverando al conducente di aver tentato di forzare il passaggio;\nche nell’ambito dell’istruttoria di causa, AO 1 e AO 2, con istanza 24 maggio 2011 denominata “di assunzione suppletoria di prove”, hanno chiesto l’acquisizione agli atti dei filmati di videosorveglianza relativi a un incidente analogo avvenuto in data 21 maggio 2011;\nche con decisione supercautelare 26 maggio 2011 il Pretore ha fatto ordine al AP 1 di non cancellare le immagini riferite al summenzionato incidente, assegnandogli nello stesso tempo un termine per presentare le proprie osservazioni all’istanza;\nche con osservazioni 28 giugno 2011 il convenuto ha chiesto di respingere l’istanza in quanto irrita, priva di motivazione e basata su un substrato fattuale al di fuori delle emergenze di causa;\nche con decreto 12 luglio 2011 il Pretore ha accolto l’istanza in questione, trattandola quale domanda di restituzione in intero giusta l’art. 138 CPC-TI, i nuovi mezzi di prova essendo emersi successivamente al di fuori delle emergenze di causa e ritenuti dati i presupposti della surriferita norma;\nche con appello 22 agosto 2011 il convenuto ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la reiezione della domanda di assunzione suppletoria di prove, rimproverando al Pretore di aver trattato d’ufficio la domanda di assunzione suppletoria di prova quale restituzione in intero, supplendo alle carenze di motivazione e violando così gli art. 140 e 93 CPC-TI, nonché il suo diritto di essere sentito;\nche con reclamo di medesima data – rimedio che il convenuto ha inoltrato vista l’incertezza di diritto derivante dall’introduzione del nuovo CPC – egli ha chiesto la provvisoria sospensione della procedura in attesa di una definitiva decisione del Tribunale Federale in merito alle norme transitorie del nuovo CPC, nonché l’annullamento della decisione impugnata e la reiezione della domanda di assunzione suppletoria di prove;\nche, rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quale sia il diritto applicabile all’appello di cui trattasi;\nche l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;\nche, di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 11 febbraio 2009, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC);\nche l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce poi che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;\nche secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni ordinatorie processuali come quella oggetto di impugnativa (DTF dell’8 agosto 2011, inc. 5A_320/2011, consid. 2.3.2);\nche nel caso in concreto il Pretore ha emanato il decreto 12 luglio 2011 trattando la domanda quale istanza di restituzione in intero, ragione per cui occorre esaminare questo istituto giuridico alla luce del nuovo CPC per determinare se la decisione sia impugnabile;\nche l’istituto della restituzione in intero per omessa indicazione di fatti o produzione di prove giusta l’art. 138 CPC-TI non è previsto nel nuovo Codice di procedura;\nche, tuttavia, l’art. 229 cpv. 1 CPC prevede che nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e sono sorti o sono stati scoperti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l’ultima udienza di istruzione della causa (lett. a), oppure sussistevano già prima della chiusura dello scambio di scritti o prima dell’ultima udienza di istruzione della causa, ma non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b);\nche la decisione sull’ammissibilità di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova giusta l’art. 229 CPC è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;"}