1c con rinvii); che la curatela di rappresentanza è “… una di misura a protezione del figlio …” (FF 1996 I 162), sicché il principio inquisitorio illimitato si estende anche ad essa; che, di conseguenza, il Pretore avrebbe comunque dovuto esaminare la richiesta, non potendo far dipendere la nomina del curatore dal pagamento dell’anticipo dei costi che tale misura comporta, l’importo necessario dovendo in questi casi essere anticipato dal Cantone (Bernasconi, CPC Comm., 2011, art. 300, pag. 1321-1322;