5A_320/2011, consid. 2.3.2); che ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI, tranne per il sistema di impugnazione che è retto dal CPC svizzero; che la decisione sull’istituzione di una curatela di rappresentanza, secondo la nuova procedura, in applicazione dei combinati art. 299 cpv. 3 e 319 lett. b cifra 1 CPC, è impugnabile anche da parte del minore con reclamo nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv.