che il reclamo non è stato intimato alle altri parti interessate per osservazioni; che, il 1° gennaio 2011, è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC); che l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente; che, di conseguenza, il procedimento di divorzio essendo stato avviato 15 settembre 2006, allo stesso continua ad essere applicabile il CPC-TI; che l’art. 405 cpv.