che con reclamo 8 agosto 2011 RI 1 ha chiesto di riesaminare il suo caso, adducendo che il Pretore ha snaturato il suo diritto di nominare un rappresentante legale subordinando la domanda di curatela al pagamento di un anticipo, rimproverandogli poi di aver ignorato le sue lettere di aiuto e di aver considerato la sua richiesta unicamente quale modifica dell’affidamento e asserendo infine che secondo l’art. 19 della legge cantonale sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele i costi della curatela di rappresentanza devono essere anticipati dalla Commissione tutoria se la persona interessata o chi è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte;